CASO DOPING E FARMACI: FU ASSOLUZIONE PER LA JUVENTUS

11.03.2026


Analizziamo in questa sezione, scrivendo in modo semplice ed esaustivo, i processi che hanno dimostrato che la Juventus è risultata pulita per ciò che concerne le accuse di Doping e Frode sportiva (per presunto abuso di farmaci leciti) riguardanti il periodo 1994-1998. Varie testate giornalistiche però erroneamente e/o volutamente scrissero una frase errata: "Doping: Juve salvata dalla prescrizione", non è così in quanto la Juve non ha beneficiato della prescrizione ma è stata giudicata ed assolta dal parere pro veritate del TAS di Losanna ergo dalla giustizia sportiva come previsto dal protocollo dell'ordinamento giuridico; mentre la Cassazione si è limitata ad annullare una parte della sentenza d'appello (riguardante le persone) e non a condannarle. È bene ricordare inoltre che nessun calciatore della Juventus è risultato positivo ad un controllo antidoping.

Andiamo con ordine. Il procedimento ordinario riguardava il medico sociale Riccardo Agricola e l'amministratore delegato Antonio Giraudo, difatti il nocciolo della questione è basato sulla legge del 1989 riguardante la Frode sportiva, che interessa le persone e non le società. Il Decreto legislativo 231/2001, che riguarda la responsabilità amministrativa degli enti, è entrato in vigore a luglio 2001.

In primo grado Giraudo fu assolto mentre Agricola fu condannato. In appello fu confermata l'assoluzione per Giraudo e fu ribaltata la sentenza riguardante Agricola che si concluse con l'assoluzione sia per Doping (riguardante principalmente la somministrazione di EPO) che per il cosiddetto abuso di farmaci leciti.

Andiamo ad analizzare il parere dato dalla Cassazione, dopo avvenuta prescrizione.

La Cassazione ha confermato l'assoluzione per Doping riguardante l'EPO (punto principale del dibattito) mentre ha abrogato (senza condannare nessuno) una parte della precedente sentenza e cioè quella riguardante l'uso di farmaci vietati ma "minori" rispetto all'EPO e quella inerente ai farmaci leciti (altra chiave di volta), per motivazioni carenti.

Per ciò che concerne i farmaci "minori" non è stata provata la somministrazione ai giocatori ma i medicinali sono stati trovati in giacenza presso le strutture della Juventus. Ricordiamo però che ad un giocatore infortunato, che non scendeva in campo in quanto tale, era consentito assumere sostanze presenti nella lista doping.

È stata provata invece la somministrazione di farmaci leciti in modalità off-label (come accadeva in qualsiasi squadra dell'epoca) cioè l'uso di un medicinale autorizzato ma somministrato in modalità diverse da quelle approvate e riportate dal Ministero della Salute. Un medico però, se lo riteneva opportuno, poteva somministrare un farmaco al di fuori delle indicazioni autorizzate sotto la propria diretta responsabilità senza particolari restrizioni.

Fulcro della questione è stata la Legge 13 dicembre 1989, n. 401 riguardante la frode sportiva (la quale fu emessa in primo luogo per combattere il fenomeno delle scommesse clandestine a seguito delle note vicende del c.d. "scandalo del calcio-scommesse") che recita: «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da Euro 258 a Euro 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa».

Secondo la Corte territoriale tale legge era applicabile solo ai casi dove circolava denaro o beni materiali, mentre la Cassazione (facendo leva sulla locuzione "o altra utilità o vantaggio") ha ritenuto che le accuse potevano essere inquadrate come violazione della legge del 1989.

Secondo la Corte di Cassazione: "chi somministra ai partecipanti alla competizione, sostanze atte ad alterarne le prestazioni, e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le capacità atletiche del giocatore, pone in essere una condotta che consiste in un espediente occulto per far risultare una prestazione diversa da quella reale, in un artifizio capace di alterare il genuino svolgimento della competizione, con palese violazione dei principi di lealtà e di correttezza: per l'effetto, gli atti posti in essere sono agevolmente riconducibili alla nozione di atti fraudolenti di cui alla normativa in esame".

L'uso di farmaci off-label nello sport è stato regolamentato con la legge 376 del 14 dicembre 2000; essa punisce la somministrazione di farmaci al di fuori delle esigenze terapeutiche, finalizzata a migliorare le prestazioni, anche se questi prodotti non sono presenti in lista doping.

È bene ricordare che anche dei farmaci presi in dosi normali nonché integratori e vitamine, che siano presi in grandi quantità o meno, alterano le prestazioni sportive.

Senza vitamine è impensabile giocare 70 partite all'anno (Zinedine Zidane, quando giocava nel Real Madrid, anno 2004).

Per spiegare meglio il concetto ricordiamo che durante il processo è emerso che non erano stati riscontrati valori superiori ai limiti fissati nei protocolli antidoping e che la situazione dei calciatori della Juventus, sia con riferimento ai valori ematologici medi, sia in relazione a quelli del bilancio marziale, non si discostava dalle medie della popolazione nazionale. Le prestazioni alterate dal doping si hanno quando gli atleti risultano con valori al di fuori dei parametri consentiti, allorquando i parametri sono rispettati non c'è una alterazione significativa, quindi non c'è doping.

La Cassazione seppur sopraggiunti i termini di prescrizione, ha dichiarato astrattamente (cioè non corrispondente alla realtà oggettiva, ipoteticamente) condivisibile (ha usato il condizionale) il ricorso dell'accusa. Che cosa vuol dire? Significa che bisognava rifare il processo per stabilire se i benefici dati dalle prescrizioni off-label sarebbero stati doping (ma ribadiamo che se i valori sono nella norma non si può parlare di doping). Di sicuro invece, sarebbe stato fattibile accogliere la richiesta accusatoria se fosse esistita una legge che regolava l'off-label nello sport. Tale legge specifica è, come scritto precedentemente, la Legge 14 dicembre 2000, n. 376 che è entrata in vigore il 2 gennaio 2001, ben oltre il periodo in questione (che va dal 1994 al 1998). Ricordiamo che l'ordinamento giuridico non prevedeva nemmeno l'applicazione della legge in modo retroattivo.

Alla luce di tutto ciò, le decisioni sono state prese dalle autorità sportive. Non è corretto parlare di prescrizione per la Juventus in quanto è stata assolta dal Tribunale Arbitrale dello Sport (vedasi https://www.rdes.it/newsletter/newsletter10/index.html), meglio conosciuto come TAS di Losanna, a cui il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) si era rivolto per un parere pro veritate. Il tribunale svizzero è considerato l'organo di ultima istanza per la risoluzione di dispute in ambito sportivo.

Il parere pro veritate (o "per la verità) è un documento legale o tecnico-scientifico, redatto da esperti, che analizza una questione in modo oggettivo, imparziale e disinteressato, puntando alla "verità" giuridica.

L'assoluzione è maturata in quanto solo le sostanze proibite dalla lista dei farmaci dopanti possono collegarsi ad un reato a livello sportivo infatti, come già scritto, nessun calciatore della Juventus è mai risultato positivo ad un controllo antidoping, i giocatori inoltre hanno sempre dichiarato ciò che prendevano durante i test post-partita.

Alla Corte di Cassazione non compete la valutazione del merito delle condotte incriminate, trattandosi di un organo che agisce come giudice di legittimità e non di merito; non riesamina prove o testimonianze e non giudica i fatti, ma solamente gli errori di diritto. La Cassazione si limita a verificare la correttezza delle motivazioni delle sentenze e del procedimento giudiziario ed eventualmente a disporre i rifacimenti dei processi.

All'epoca, come è emerso durante il processo, era consuetudine nel calcio ed in altri sport utilizzare vari farmaci leciti in diverse modalità e solo il PM di Torino si è interessato alla questione, lavorando praticamente solo sulla Juventus. Conseguentemente si è venuta a creare una grande e grave disparità di trattamento visto che i farmaci utilizzati dalla società bianconera erano adoperati anche dalle altre squadre e, come tutti sanno e come molti addetti ai lavori hanno testimoniato in varie interviste, le modalità d'uso erano più o meno le stesse. È bene ricordare infatti che nel corso delle ispezioni effettuate dai NAS tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, furono rinvenute centinaia di confezioni di farmaci anche presso i magazzini del Torino. La magistratura rilevò una situazione di abuso di farmaci diffusa nel calcio italiano ma mentre per la Juventus l'inchiesta del PM portò a un processo, la posizione del Torino e delle altre squadre, non si sa esattamente per quali motivi, non sfociò in procedimenti.

Dagli archivi della FIGC ad esempio è emerso che il 4 gennaio 1998 per la partita Inter-Juventus i nerazzurri dichiararono al controllo antidoping di aver assunto Aulin, Flectadon e Voltaren. Il 22 febbraio 1998 la Fiorentina, avversaria della Juve, dichiarò addirittura i seguenti prodotti: Friliver Energy, Creatina complex, Polase, Esafosfina flebo, Cebion compresse, Neoton cv, Odue, Ferlixit, Prefolic, Liosfernan, Epargriseovit, Ipoazotal, Feldene. Sempre in quell'anno sono stati resi noti tramite documenti i farmaci dichiarati, in varie partite da: Cagliari, Genoa, Fidelis Andria, Fiorentina, Foggia, Inter, Lazio, Monza, Napoli, Pescara, Piacenza, Roma, Sampdoria, Torino, Ravenna e Reggina.

La prescrizione scatta allorché non sia stato possibile giungere ad una sentenza di condanna e, dopo sette anni di processo, era inevitabile; evita eventuali abusi da parte del sistema giudiziario, che si potrebbero verificare se il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, danneggiando eventuali innocenti con l'eccessiva durata del processo. Col passare del tempo diventa sempre più difficile recuperare prove e le memorie dei fatti potrebbero svanire, ergo il processo comprometterebbe il diritto alla difesa.

Ricapitolando, la Cassazione non ha condannato Agricola e Giraudo, mentre la Juventus è stata giudicata (ed assolta) dagli organi di giustizia sportiva come da protocollo, visto che il Decreto legislativo 231/2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti, è entrato in vigore solamente a luglio 2001.

Si sono ipotizzate molte cose in merito alla vicenda, come il fatto che gli imputati della Juventus (e di tutte le altre squadre non processate), da calcolatori, abbiano agito sapendo di rischiare poco, non potendo essere i club punibili, e che un eventuale processo avrebbe riguardato solo alcuni tesserati i quali avrebbero subito al massimo pene di poco conto, come effettivamente previsto dal sistema giuridico dell'epoca.

Qualcuno ha anche teorizzato che la Magistratura, tramite la Cassazione, abbia approfittato della sopraggiunta prescrizione per annullare la sentenza d'appello, bloccando una eventuale richiesta allo Stato di risarcimento danni da parte degli imputati. 

Come scritto precedentemente, nessun giocatore della Juventus è risultato positivo ad un controllo antidoping, sia in campo nazionale che estero, ciò porta ad una palese discrepanza tra l'accertamento probatorio in sede dibattimentale e gli esiti delle analisi di laboratorio. Detto ciò, si fa presente che l'Articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale italiano (assoluzione perché contraddittoria la prova che il fatto sussista), in vigore dal 24 ottobre 1989, non è stato applicato dalla Cassazione. Ricordiamo inoltre che le decisioni di quest'ultima possono essere messe in discussione ed annullate, previo ricorso, dalla Corte Europea.

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